Seminario - Seminario di approfondimento tecnico-giuridico sulla Legge n. 183/2010 (cd. “Collegato Lavoro”)

L'Associazione Degli Avvocati Romani ha incaricato l'Avv. Luciano Tamburro ed il Prof. Avv. Silvano Piccininno di organizzare un ultertiore ciclo dei Seminari di Approfondimento Tecnico-Giuridico sulla legge 183/2010 (c.d. "Collegato Lavoro").

La normativa, in vigore dal 23 gennaio 2011, si configura come importante modifica del sistema delle tutele nel diritto del lavoro ed impone ai professionisti l'approfondimento delle novità legislative, soprattutto in materia di decadenze dalle impugnazioni di categorie di atti, di conciliazione ed arbitrato e di certificazione di contratti.

Il dibattito originato dalla novella ha già implicato la rimessione alla Corte Costituzionale della questione relativa alla legittimità  dell'art. 32, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Infatti, la sezione lavoro della S.C. ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in quanto la norma -che viene ritenuta applicabile a tutti i giudizi pendenti, ivi inclusi quelli in grado di legittimità, ai sensi del co. 7 del medesimo articolo - prevede, nelle ipotesi di apposizione illegittima di termine al contratto di lavoro, la sola condanna al pagamento di un'indennità omnicomprensiva, che esclude l'obbligo del datore di lavoro alla corresponsione delle retribuzioni dalla data di scadenza del termine illegittimamente apposto.

Tale previsione non tutelerebbe adeguatamente il diritto al lavoro (art. 3 e 4), non introducendo strumenti che evitino che il datore prolunghi il giudizio e possa sottrarsi all’esecuzione della sentenza (art. 24 e 11 Cost.), in contrasto con l'art. 6 CEDU, realizzando, infine, un'indebita interferenza del legislatore nei processi in corso (art.117 Cost). 

 
Inoltre, il Parlamento, con il comma 54 dell'art. 2 del dlgs 225/2010, ha modificato l'art. 32 della legge 183/2010, aggiungendo dopo il comma 1, il comma 1-bis secondo il quale "in sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'art. 6, 1° comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di 60 giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia, a decorrere dal 31 dicembre 2011".

La norma, come sopra emendata, non assicura l'intento del legislatore di introdurre una gradualità nelle impugnazioni, sottoposte a decadenza, per i rapporti esaurtiti o in corso al momento dell'entrata in vigore della legge 183/2010 e ciò implica ulteriori dubbi interpretativi circa la portata della modifica.

Ai seminari interverranno, come Relatori, insigni Giuristi ed autorevoli Magistrati, come da programma allegato. 

Quando

Ven, 29/04/2011 - 13:00 - Ven, 27/05/2011 - 16:00

Come raggiungerci

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