Licenziamento del Rappresentante Sindacale. Regole relative alla ripartizione dell’onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro nel caso in cui sia dedotta la natura discriminatoria del recesso.

Licenziamento del Rappresentante Sindacale. Regole relative alla ripartizione dell’onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro nel caso in cui sia dedotta la natura discriminatoria del recesso.

Licenziamento del Rappresentante Sindacale. Regole relative alla ripartizione dell’onere probatorio tra lavoratore e datore di lavoro nel caso in cui sia dedotta la natura discriminatoria del recesso. 150 150 Studio Legale Tamburro

Corte di Appello di Firenze, Sez. Lav., 22 ottobre 2019, est. Maria Lorena Papait

Rivista Giuridica “lavoro e Previdenza Oggi”

La sentenza affronta la questione della legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro ad un lavoratore rappresentante sindacale, in relazione a violazioni disciplinari contestategli all’esito di indagini investigative, dalle quali era emerso che, a dire della società datrice, nei report mensili inoltrati all’azienda per il rimborso di spese asseritamente sopportate in funzione della prestazione di lavoro, in realtà il dipendente avesse incluso tempi relativi ad attività private e personali.

Il lavoratore ha impugnato il licenziamento poiché asseritamente discriminatorio e/o ritorsivo, in quanto intimato invece, in ragione dell’attività sindacale da lui svolta e considerata sgradita alla società datrice; chiedeva, pertanto, la tutela reintegratoria piena, ex art. 18, commi 1 e 2 L. 300/1970.

La  Corte ha sancito che, in forza del recepimento delle direttive europee n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, così come interpretate dalla CGUE, incombe sul lavoratore l’onere di allegare e dimostrare il fattore di rischio e il trattamento che assume meno favorevole rispetto a quello riservato a soggetti attivi in condizioni analoghe, allegando, al contempo, una correlazione significativa tra tali presupposti; il datore di lavoro – a propria volta – deve dedurre e provare circostanze inequivoche, idonee ad escludere, per precisione gravità e concordanza di significato, la natura discriminatoria del recesso, in quanto dimostrative di una scelta che sarebbe stata operata con i medesimi parametri nei confronti di qualsiasi altro lavoratore privo del fattore di rischio, che si fosse trovato nella stessa posizione.

La Corte ha ritenuto infondati i motivi di reclamo proposti dalla società datrice, che in gran parte “si risolvono” in ragione del mancato assolvimento, da parte di quest’ultima, della rigorosa dimostrazione della ragione per la quale aveva disposto gli accertamenti investigativi de quibus, ragione che doveva riguardare almeno il sospetto che il dipendente potesse aver assunto condotte fraudolente, pregiudizievoli per il datore, restando esclusa, quindi, la legittimità dei controlli che si configurano come mera verifica dell’adempimento della prestazione lavorativa.

 

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