La simulazione fraudolenta dello stato di malattia del lavoratore: fino a che punto il recesso del datore di lavoro deve ritenersi legittimo?

La simulazione fraudolenta dello stato di malattia del lavoratore: fino a che punto il recesso del datore di lavoro deve ritenersi legittimo?

La simulazione fraudolenta dello stato di malattia del lavoratore: fino a che punto il recesso del datore di lavoro deve ritenersi legittimo? 150 150 Studio Legale Tamburro

Tribunale di Latina, Sez. Lav., 11 gennaio 2019, est. Avarello
Rivista Giuridica “lavoro e Previdenza Oggi”

La sentenza affronta la questione della legittimità del licenziamento per giusta causa irrogato dal datore di lavoro che, dopo un controllo sulle assenze per malattia di un suo dipendente, attraverso servizi investigativi privati, accerti circostanze di fatto atte a dimostrare l’insussistenza della malattia e, dunque, l’illecita simulazione dell’infermità attraverso certificazione medica inattendibile.

In tale ottica il Tribunale ha sancito che i controlli datoriali, effettuati attraverso agente investigativo, sono leciti in quanto diretti a verificare una condotta fraudolenta del dipendente tale da giustificarne il licenziamento per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ove l’attività esterna sia sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia e, quindi, e sua simulazione.

Il lavoratore, nel corso del periodo di comporto, può dedicarsi a qualsiasi attività idonea al recupero delle energie psico-fisiche, con ampia e assoluta libertà di scelta, purché tali attività non pregiudichino, in modo gravemente colposo, l’interesse del datore di lavoro al pieno ripristino della prestazione lavorativa.

La nozione di giusta causa trova fonte nella legge e compete al giudice la sussunzione in essa della relativa fattispecie, indipendentemente dalle previsioni della contrattazione collettiva.

Leggi l’articolo: Pubblicazione di Livia Tamburro